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L’ARTISTA PAOLINI FA GIURISPRUDENZA: ARTICOLO TRATTO DALLA PRESTIGIOSA RIVISTA IL FORO ITALIANO







“IL FORO ITALIANO”: fondato nell’anno 1876 da ENRICO SCIALOJA – anno CXXXI – N. 3 – MARZO 2006



Pag. 9-10

IL PORSI CON CARTELLI ALLE SPALLE DI GIORNALISTI TV IMPEGNATI IN DIRETTA TELEVISIVA INTEGRA IL REATO DI MOLESTIA ALLE PERSONE.



Corte di Cassazione; sezione I penale; sentenza 19 gennaio – 8 marzo 2006; Pres. GIANVITTORE, Est. SILVESTRI, P.M. MONETTI (concl. conf.); ric. PAOLINI. Dichiara inammissibile ricorso avverso Trib. Roma 17 febbraio 2005.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con sentenza del 17 febbraio 2005, il tribunale di Roma condannava PAOLINI GABRIELE alla pena di 240 euro di ammenda, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile Rai-Radiotelevisione italiana, ritenendolo responsabile di reato di molestia di cui all’art. 660 c.p. per il fatto che il 28 marzo 2002, nel corso di un collegamento televisivo in diretta da Palazzo Chigi, si poneva alle spalle del giornalista con un cartello recante la scritta “PIPPO BAUDO PRESENTATORE DEL CAZZO”.

Con il ricorso e con motivi aggiunti, il difensore dell’imputato chiedeva l’annullamento della sentenza per vizi logici e giuridici della motivazione, sull’assunto che il fatto non avrebbe potuto essere inquadrato nella figura di reato di cui all’art. 660 c.p., in quanto la condotta contestata era consistita nella mera presenza fisica passiva dietro le telecamere posta in essere dal PAOLINI, autoqualificatosi come INQUINATORE TELEVISIVO, tant’è che il p.m. aveva richiesto l’archiviazione della notizia di reato. Il ricorrente aggiungeva che l’erronea applicazione della norma penale era dimostrata dall’assenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, costituito, il primo, dalla direzione della molestia verso persone determinate e, il secondo, dalla volontà finalizzata ad arrecare molestia.



MOTIVI DELLA DECISIONE. – Il ricorso è inammissibile in quanto contenente censure manifestamente infondate.

Preliminarmente va rilevata la palese inconsistenza dell’eccezione di nullità del processo in dipendenza dell’omessa citazione della parte offesa. Invero, anche ad ammettere che tale qualità possa attribuirsi al giornalista che stava svolgendo il servizio televisivo allorché l’imputato pose in essere la condotta contestatagli, deve porsi in risalto che l’art. 182, 1° comma, c.p.p. dispone che la nullità non è deducibile da chi non ha interesse all’osservanza della disposizione violata, onde va riconosciuto che il PAOLINI non è legittimato a far valere detta eccezione, stabilita a tutela esclusiva della posizione dell’offeso dal reato.

Ciò posto, sono totalmente prive di pregio le censure mosse contro l’operazione logico-giuridica che ha condotto il giudice di merito a qualificare il fatto oggetto dell’imputazione all’interno della figura del reato ipotizzato dall’art. 660 c.p.

Premesso che il reato di cui all’art. 660 c.p. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia (Cass. 22 aprile 2004, ALESSANDRI), va sottolineato che la fattispecie contravvenzionale è integrata da qualsiasi condotta oggettivamente idonea a determinare l’altrui molestia (Cass. 30 marzo 2004, GRAVINA) ed è, dunque, connotata, sotto il profilo obiettivo, dall’effetto di importunare e dalla produzione di disturbo e di fastidio in conseguenza dell’interferenza nell’altrui sfera privata o nell’altrui vita di relazione.

Da tali riflessioni deve inferirsi che nel caso di specie il giudice di merito ha correttamente ravvisato gli estremi di reato di molestia, rilevando che il comportamento dell’imputato, consistito nel porsi alle spalle del giornalista con un cartello recante la scritta “PIPPO BAUDO PRESENTATORE DEL CAZZO”, ha disturbato l’attività del cronista e degli altri operatori della radiotelevisione, alterando le normali condizioni di tranquillità alle quali tali persone avevano diritto nello svolgimento dell’attività lavorativa attraverso un’azione impertinente, indiscreta, invadente, senz’altro riconducibile nella nozione di petulanza. Ne segue che, risultando la qualificazione giuridica del fatto immune da mende logiche e giuridiche, le contrarie argomentazioni del ricorrente appaiono, all’evidenza, sprovviste di fondamento.

Mancano di qualsivoglia consistenza anche le censure mosse dal ricorrente in ordine alla ritenuta esistenza dell’elemento psicologico del reato, che va identificato nella coscienza e volontà della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare, in quanto pertinente alla sfera dei motivi, l’eventuale convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con una modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Cass. 12 dicembre 2003, ROTA).

In conclusione, risultando palesemente infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve dichiararsi inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una congrua somma alla cassa delle ammende, oltre al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile nel grado, che vengono liquidate come in dispositivo.









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Pubblicato su: 2006-05-01 (2747 letture)

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