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LA SENTENZA N°8198 DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, IMMORTALA ANCOR DI PIU’ IL PRESENZIALISTA DELLA TV, PER ECCELLENZA, GABRIELE PAOLINI (DAL SITO INTERNET WWW.ARTICOLO21.INFO)







[ News del 08/03/2006, ore 14:43 ]



CASSAZIONE: DA' LA PATENTE DI 'MOLESTATORE' AL TORMENTONE PAOLINI.

La Corte di Cassazione assegna la patente di 'molestatore' a Gabriele Paolini, il tormentone delle dirette televisive. In particolare, la Suprema Corte l'ha assegnata affrontando il caso di un collegamento televisivo Rai del 28 marzo 2002 in diretta da palazzo Chigi, nel corso del quale Paolini si era posto alle spalle del giornalista con un cartello recante la scritta 'Pippo baudo presentatore del c...'.

Secondo gli ermellini di piazza Cavour le intrusioni di Paolini nelle dirette televisive sono vere e proprie molestie determinate da una azione di disturbo che ''altera le normali condizioni di tranquillita''' delle persone che stanno lavorando ''attraverso una azione impertinente, indiscreta, invadente, senz'altro riconducibile nella nozione di petulanza''. Per effetto di questa decisione Gabriele Paolini dovra' pagare una ammenda di 240 euro oltre a risarcire i danni in favore della Rai costituitasi parte civile.

Paolini, per aver disturbato il collegamento televisivo in diretta da palazzo Chigi, era gia' stato condannato dal tribunale di Roma il 17 febbraio del 2005. Invano ha protestato in Cassazione sostenendo che la sua condotta ''consistita nella mera presenza fisica passiva dietro le telecamere'' potesse configurare il reato di molestia. Tutt'al piu', si e' difeso Paolini, lo si poteva definire un ''inquinatore televisivo'' tant'e' che il pm aveva richiesto l'archiviazione della notizia di reato.

Ma la Cassazione (sentenza 8198) ha dichiarato inammissibile il ricorso di Paolini sostenendo che ''il giudice di merito ha correttamente ravvisato gli estremi del reato di molestia, rilevando che il suo comportamento, consistito nel porsi alle spalle del giornalista con un cartello recante la scritta 'Pippo Baudo presentatore del c.' ha disturbato l'attivita' del cronista e degli altri operatori della radiotelevisione, alterando le normali condizioni di tranquillita' alle quali tali persone avevano diritto nello svolgimento dell'attivita'' lavorativa attraverso una azione impertinente, indiscreta e invadente''.

Anzi, rincara la Suprema Corte, nel suo comportamento c'e' anche l'aggravante ''dell'elemento psicologico del reato che -precisa la Suprema Corte- va identificato nella coscienza e volonta' della condotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneita' a molestare o disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare, in quanto pertinente alla sfera dei motivi, l'eventuale convinzione della gente di operare per un fine non biasimevole o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalita' non legali, della soddisfazione di un proprio diritto''.

In conclusione i supremi giudici di Piazza Cavour, mettendo in guardia Paolini dalle prossime interferenze televisive, gli ricordano che il reato di molestia si verifica tutte le volte che si agisce con ''effetto di importunare e produrre disturbo e fastidio in conseguenza dell'interferenza nell'altrui sfera privata o nell'altrui vita di relazione''. Paolini, oltre alla multa e a rifondere danni alla Rai, dovra' sborsare mille euro alla cassa delle ammende e pagare le spese processuali sostenute dalla Tv di Stato quantificate in 2.200 euro, oltre all'Iva.









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Pubblicato su: 2006-04-09 (2229 letture)

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